Art. 9. Attraverso le strutture organizzative e operative delle Unita' sanitarie locali, la Regione attua gli opportuni interventi sanitari a tutela dell'apicoltura, diffondendo le norme tecniche di profilassi contro le malattie, dispone, altresi', sistematici accertamenti sanitari sugli impianti apistici e, se del caso, l'adozione delle misure di polizia veterinaria prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320. La Regione attivera', in ottemperanza anche a quando disposto dall'art. 14 un apposito laboratorio di assistenza e sperimentazione per l'apicoltura, del quale si avvarranno le U.S.L. per l'esercizio delle funzioni loro affidate della presente legge. Detta struttura provvedera' alla individuazione della malattia delle api e alla necessaria divulgazione dei sistemi di difesa delle stesse mediante l'assistenza tecnico-sanitaria agli apicoltori.