Art. 9.
 
   Attraverso  le  strutture  organizzative  e operative delle Unita'
sanitarie locali, la Regione attua gli opportuni interventi  sanitari
a tutela dell'apicoltura, diffondendo le norme tecniche di profilassi
contro  le  malattie,  dispone,  altresi',  sistematici  accertamenti
sanitari  sugli  impianti  apistici  e, se del caso, l'adozione delle
misure di polizia veterinaria prescritte dal decreto  del  Presidente
della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320.
   La  Regione  attivera',  in  ottemperanza  anche a quando disposto
dall'art. 14 un apposito laboratorio di assistenza e  sperimentazione
per  l'apicoltura,  del quale si avvarranno le U.S.L. per l'esercizio
delle funzioni loro affidate della presente legge.
   Detta  struttura  provvedera'  alla  individuazione della malattia
delle api e alla necessaria divulgazione dei sistemi di difesa  delle
stesse mediante l'assistenza tecnico-sanitaria agli apicoltori.