Art. 10.
                 Provvedimenti della Giunta regionale
 
   La  giunta  regionale  entro  il 31 marzo di ogni anno predispone,
sulla base delle domande pervenute e previo parere  della  competente
commissione consiliare, un programma di intervento.
   Con successivi atti deliberativi la giunta regionale provvede alla
concessione delle provvidenze di  cui  agli  articoli  4  e  5  della
presente  legge e alla liquidazione del contributo in conto interessi
a favore  degli  Istituti  di  credito  mutuanti  per  le  operazioni
finanziarie  poste  in  essere  con  la  procedura  di cui al decreto
ministeriale 23 gennaio 1928 e della normativa regionale  in  materia
di  credito  agrario  di  esercizio e di miglioramento ed il previsto
contributo in conto capitale a favore dei soggetti beneficiari aventi
diritto.