Art. 10. Provvedimenti della Giunta regionale La giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno predispone, sulla base delle domande pervenute e previo parere della competente commissione consiliare, un programma di intervento. Con successivi atti deliberativi la giunta regionale provvede alla concessione delle provvidenze di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge e alla liquidazione del contributo in conto interessi a favore degli Istituti di credito mutuanti per le operazioni finanziarie poste in essere con la procedura di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e della normativa regionale in materia di credito agrario di esercizio e di miglioramento ed il previsto contributo in conto capitale a favore dei soggetti beneficiari aventi diritto.