Art. 11. Disposizioni transitorie In attesa dell'approvazione del programma regionale di acquacoltura, le domande di richiesta di concessione degli incentivi previsti dalla presente legge dirette alla giunta regionale, devono essere presentate al dipartimento agricoltura, foreste e alimentazione che provvede a istruirle e a verificare la loro conformita' alla presente normativa. Le domande di richiesta di concessione degli incentivi verranno approvate con delibera della giunta regionale sentita la competente commissione sulla base di apposito regolamento del consiglio regionale che fissera' le modalita' di erogazione delle provvidenze e gli obblighi dei produttori ittici in acquacoltura.