Art. 11.
                       Disposizioni transitorie
 
   In   attesa   dell'approvazione   del   programma   regionale   di
acquacoltura, le domande di richiesta di concessione degli  incentivi
previsti  dalla  presente legge dirette alla giunta regionale, devono
essere   presentate   al   dipartimento   agricoltura,   foreste    e
alimentazione  che  provvede  a  istruirle  e  a  verificare  la loro
conformita' alla presente normativa.
   Le  domande  di  richiesta di concessione degli incentivi verranno
approvate con delibera della giunta regionale sentita  la  competente
commissione   sulla   base  di  apposito  regolamento  del  consiglio
regionale che fissera' le modalita' di erogazione delle provvidenze e
gli obblighi dei produttori ittici in acquacoltura.