Art. 12.
                      Finanziamento della spesa
 
   L'onere  derivante  dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire  1.000  milioni  fara'  carico  al  cap.  2516  del  bilancio
regionale   per   l'esercizio   finanziario  1988  e  al  medesimo  o
corrispondente  capitolo  dei  bilanci   regionali   per   gli   anni
successivi.