Art. 2. Tipologia degli interventi Per conseguire le finalita' di cui alla presente legge, la Regione incentiva l'attuazione delle seguenti iniziative: 1) Acquisto di imbarcazioni, anche a motore, reti da pesca ed altre attrezzature necessarie all'attivita' di acquacoltura. 2) Costruzione, ampliamento ed acquisto di magazzini ed impianti per la riparazione di reti ed altre attrezzature. 3) Costruzione, ampliamento, ammodernamento, riattivazione, attrezzamento ed acquisto di strutture ed impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti rivenienti dall'attivita' di acquacoltura. 4) Costruzione, ampliamento, ammodernamento, riattivazione, attrezzamento ed acquisto di impianti per l'allevamento di pesci, crostacei, molluschi ed alghe. 5) Costruzione, ampliamento, riattivazione, attrezzamento ed acquisto di impianti fissi e mobili di cattura, alimentazione, selezione, ossigenazione, depurazione, stabulazione per l'allevamento di pesci, crostacei, molluschi ed alghe. 6) Costruzione, ampliamento, ammodernamento, riattivazione, attrezzamento ed acquisto di impianti per la riproduzione artificiale di specie ittiche, soprattutto se pregiate, e per l'allevamento di novellame da destinare al ripopolamento ed all'allevamento. 7) Acquisto di mezzi di trasporto, anche refrigeranti, per la commercializzazione dei prodotti ittici rivenienti dall'attivita' di acquacoltura. 8) Svolgimento di programmi di studio, ricerca, progettazione e sperimentazione nel settore dell'acquacoltura. 9) Svolgimento di programmi di formazione, qualificazione, aggiornamento professionale degli operatori dell'acquacoltura. 10) Svolgimento di programmi di assistenza tecnica, informazione, divulgazione e propaganda nel settore dell'acquacoltura.