Art. 2.
                      Tipologia degli interventi
 
   Per conseguire le finalita' di cui alla presente legge, la Regione
incentiva l'attuazione delle seguenti iniziative:
    1)  Acquisto  di  imbarcazioni,  anche a motore, reti da pesca ed
altre attrezzature necessarie all'attivita' di acquacoltura.
    2)  Costruzione, ampliamento ed acquisto di magazzini ed impianti
per la riparazione di reti ed altre attrezzature.
    3)   Costruzione,   ampliamento,  ammodernamento,  riattivazione,
attrezzamento ed acquisto di strutture ed impianti per  la  raccolta,
conservazione,  lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti rivenienti dall'attivita' di acquacoltura.
    4)   Costruzione,   ampliamento,  ammodernamento,  riattivazione,
attrezzamento ed acquisto di impianti  per  l'allevamento  di  pesci,
crostacei, molluschi ed alghe.
    5)  Costruzione,  ampliamento,  riattivazione,  attrezzamento  ed
acquisto di  impianti  fissi  e  mobili  di  cattura,  alimentazione,
selezione, ossigenazione, depurazione, stabulazione per l'allevamento
di pesci, crostacei, molluschi ed alghe.
    6)   Costruzione,   ampliamento,  ammodernamento,  riattivazione,
attrezzamento ed acquisto di impianti per la riproduzione artificiale
di  specie  ittiche,  soprattutto se pregiate, e per l'allevamento di
novellame da destinare al ripopolamento ed all'allevamento.
    7)  Acquisto  di  mezzi  di trasporto, anche refrigeranti, per la
commercializzazione dei prodotti ittici rivenienti dall'attivita'  di
acquacoltura.
    8)  Svolgimento  di programmi di studio, ricerca, progettazione e
sperimentazione nel settore dell'acquacoltura.
    9)   Svolgimento  di  programmi  di  formazione,  qualificazione,
aggiornamento professionale degli operatori dell'acquacoltura.
    10) Svolgimento di programmi di assistenza tecnica, informazione,
divulgazione e propaganda nel settore dell'acquacoltura.