Art. 3. Soggetti beneficiari Possono accedere agli incentivi previsti dalla presente legge: 1) Le cooperative e loro consorzi costituite per almeno l'80% da produttori ittici in acquacoltura, purche' regolarmente registrati. 2) Le cooperative agricole e loro consorzi costituite da coltivatori diretti proprietari o affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, lavoratori agricoli, giovani in eta' fino a 35 anni, purche' regolarmente registrati. 3) Le organizzazioni dei produttori ittici in acquacoltura o agricoli e le loro associazioni regolarmente riconosciute ai sensi delle leggi regionali. 4) Produttori ittici in acquacoltura singoli, le impese coltivatrici agricole singole. 5) Le societa', comunque costituite, senza scopo di lucro, aventi per ragione sociale la ricerca nel settore dell'acquacoltura operanti nella regione Basilicata. Ai fini della presente legge per produttore in acquacoltura si intende la persona fisica e giuridica che dedica la propria attivita' prevalente nel settore dell'acquacoltura, purche' in possesso delle autorizzazioni eventualmente richieste.