Art. 3.
                         Soggetti beneficiari
 
   Possono accedere agli incentivi previsti dalla presente legge:
    1)  Le cooperative e loro consorzi costituite per almeno l'80% da
produttori ittici in acquacoltura, purche' regolarmente registrati.
    2)   Le  cooperative  agricole  e  loro  consorzi  costituite  da
coltivatori  diretti  proprietari  o  affittuari,  mezzadri,  coloni,
compartecipanti, lavoratori agricoli, giovani in eta' fino a 35 anni,
purche' regolarmente registrati.
    3)  Le  organizzazioni  dei  produttori  ittici in acquacoltura o
agricoli e le loro associazioni regolarmente  riconosciute  ai  sensi
delle leggi regionali.
    4)   Produttori   ittici   in  acquacoltura  singoli,  le  impese
coltivatrici agricole singole.
    5) Le societa', comunque costituite, senza scopo di lucro, aventi
per ragione sociale la ricerca nel settore dell'acquacoltura operanti
nella regione Basilicata.
   Ai  fini  della  presente  legge per produttore in acquacoltura si
intende la persona fisica e giuridica che dedica la propria attivita'
prevalente  nel  settore dell'acquacoltura, purche' in possesso delle
autorizzazioni eventualmente richieste.