Art. 4.
                              Incentivi
 
   Per  gli  interventi di cui all'art. 2, numeri 2, 3, 4 e 6 possono
essere concessi mutui di miglioramento della  durata  di  15  anni  a
tasso  agevolato  da  contrarsi a norma della legge 5 luglio 1928, n.
1760 e della normativa regionale vigente.
   Il  concorso  regionale  negli  interessi  per  le  operazioni  di
finanziamento del presente articolo, sara' pari alla  differenza  tra
le  rate  di preammortamento e di ammortamento, calcolato al tasso di
riferimento a quelle calcolate al tasso agevolato che non potra'  mai
essere  in  misura inferiore a quello determinato dallo Stato a norma
dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio
1977,  n.  616 ed ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n.
382.
   L'onere  regionale  calcolato  a norma del precedente comma, sara'
liquidato in unica soluzione mediante  attualizzazione  del  concorso
regionale  negli interessi a tasso di provvista, ai sensi del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  2   aprile   1982   e
bimestralmente  determinato  con  apposito  decreto  del Ministro del
tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
   E'  consentita l'estinzione anticipata dei predetti mutui da parte
dell'operatore  in  aquacoltura,  previo  parere   del   dipartimento
agricoltura   e  foreste,  non  prima  che  sia  trascorso  un  primo
quinquennio dell'accertamento dell'avvenuta  esecuzione  delle  opere
e/o   degli  acquisti  ammessi  alle  provvidenze  di  cui  ai  commi
precedenti.
   Per  gli  interventi  di  cui  all'art. 2, numeri 1, 5 e 7 possono
essere concessi prestiti quinquennali a tasso agevolato a norma della
legge  regionale  23 agosto 1977, n. 31 e successive modificazioni ed
integrazioni per l'intero importo ammissibile  dall'organo  regionale
competente;  l'onere regionale, calcolato a norma del terzo comma del
presente  articolo,  sara'  liquidato  in  unica  soluzione  mediante
attualizzazione  del  concorso  regionale  negli interessi a tasso di
riferimento depurato della maggiorazione  forfettaria  ai  sensi  del
sesto  comma  dell'articolo  unico  del  decreto  del  Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.
   Per  gli  interventi  di  cui all'art. 2 numeri 8, 9 e 10, possono
essere concessi contributi in conto  capitale  nella  misura  massima
dell'80%  della spesa programmata ed approvata, alla cui liquidazione
e pagamento si provvedera' secondo il programma finanziario  allegato
al  progetto principale approvato dagli organi regionali competenti e
comunque mediante una prima anticipazione non superiore  al  60%  del
contributo   contestualmente   all'approvazione  del  progetto  e  la
rimanente  quota   a   completamento   del   programma   sulla   base
dell'effettiva spesa sostenuta e documentata.