Art. 4. Incentivi Per gli interventi di cui all'art. 2, numeri 2, 3, 4 e 6 possono essere concessi mutui di miglioramento della durata di 15 anni a tasso agevolato da contrarsi a norma della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e della normativa regionale vigente. Il concorso regionale negli interessi per le operazioni di finanziamento del presente articolo, sara' pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolato al tasso di riferimento a quelle calcolate al tasso agevolato che non potra' mai essere in misura inferiore a quello determinato dallo Stato a norma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382. L'onere regionale calcolato a norma del precedente comma, sara' liquidato in unica soluzione mediante attualizzazione del concorso regionale negli interessi a tasso di provvista, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982 e bimestralmente determinato con apposito decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. E' consentita l'estinzione anticipata dei predetti mutui da parte dell'operatore in aquacoltura, previo parere del dipartimento agricoltura e foreste, non prima che sia trascorso un primo quinquennio dell'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere e/o degli acquisti ammessi alle provvidenze di cui ai commi precedenti. Per gli interventi di cui all'art. 2, numeri 1, 5 e 7 possono essere concessi prestiti quinquennali a tasso agevolato a norma della legge regionale 23 agosto 1977, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni per l'intero importo ammissibile dall'organo regionale competente; l'onere regionale, calcolato a norma del terzo comma del presente articolo, sara' liquidato in unica soluzione mediante attualizzazione del concorso regionale negli interessi a tasso di riferimento depurato della maggiorazione forfettaria ai sensi del sesto comma dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985. Per gli interventi di cui all'art. 2 numeri 8, 9 e 10, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima dell'80% della spesa programmata ed approvata, alla cui liquidazione e pagamento si provvedera' secondo il programma finanziario allegato al progetto principale approvato dagli organi regionali competenti e comunque mediante una prima anticipazione non superiore al 60% del contributo contestualmente all'approvazione del progetto e la rimanente quota a completamento del programma sulla base dell'effettiva spesa sostenuta e documentata.