Art. 5. Credito di esercizio Per le finalita' di cui al numero 1 del capoverso 2 dell'articolo unico della legge 5 luglio 1928, n. 1760, ai beneficiari di cui all'art. 3 della presente legge, possono essere concessi prestiti a tasso agevolato per la conduzione delle aziende operanti nel settore dell'acquacoltura ai sensi della legge regionale 28 novembre 1972, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni. Possono, inoltre, essere concessi prestiti di cui al n. 2 del capoverso 2 dell'articolo unico della legge 5 luglio 1928, n. 1760 a tasso agevolato per l'acquisto di novellame da destinare al ripopolamento ed all'allevamento, nonche' per l'acquisto di mangimi per i diversi stadi di allevamento erogabili ai sensi della legge regionale 28 novembre 1972, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni. Il concorso regionale negli interessi, determinato ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 39, cosi' come modificata dalla legge regionale 14 agosto 1984, n. 24 e sull'intero importo del prestito ammissibile dagli organi regionali competenti, sara' liquidato in unica soluzione posticipatamente per le operazioni di durata massima di un anno e quello relativo ai prestiti pluriennali anticipatamente in unica soluzione mediante attualizzazione del concorso regionale a tasso di riferimento depurato dalla maggiorazione forfettaria ai sensi del 6 comma dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.