Art. 5.
                         Credito di esercizio
 
   Per  le finalita' di cui al numero 1 del capoverso 2 dell'articolo
unico della legge 5 luglio 1928,  n.  1760,  ai  beneficiari  di  cui
all'art.  3  della presente legge, possono essere concessi prestiti a
tasso agevolato per la conduzione delle aziende operanti nel  settore
dell'acquacoltura ai sensi della legge regionale 28 novembre 1972, n.
9 e successive modificazioni ed integrazioni.
   Possono,  inoltre,  essere  concessi  prestiti  di cui al n. 2 del
capoverso 2 dell'articolo unico della legge 5 luglio 1928, n. 1760  a
tasso   agevolato   per  l'acquisto  di  novellame  da  destinare  al
ripopolamento ed all'allevamento, nonche' per l'acquisto  di  mangimi
per  i  diversi  stadi  di allevamento erogabili ai sensi della legge
regionale 28 novembre  1972,  n.  9  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
   Il  concorso regionale negli interessi, determinato ai sensi della
legge regionale 7 settembre 1981, n. 39, cosi' come modificata  dalla
legge  regionale  14  agosto  1984,  n.  24 e sull'intero importo del
prestito  ammissibile  dagli  organi  regionali   competenti,   sara'
liquidato  in  unica  soluzione posticipatamente per le operazioni di
durata massima di un anno e quello relativo ai  prestiti  pluriennali
anticipatamente  in  unica  soluzione  mediante  attualizzazione  del
concorso  regionale   a   tasso   di   riferimento   depurato   dalla
maggiorazione  forfettaria  ai sensi del 6 comma dell'articolo unico
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  29  novembre
1985.