Art. 7. Vincolo di destinazione I beni realizzati o acquistati con le agevolazioni di cui alla presente legge sono vincolati alla specifica destinazione per la quale e' stato concesso l'incentivo per la durata di anni 5 per quanto attiene le imbarcazioni, le attrezzature mobili in genere ed i mezzi di trasporto, e di anni 15 negli altri casi; in tali periodi non e' ammessa nessuna vendita del bene, pena la revoca dell'intervento finanziario.