Art. 7.
                       Vincolo di destinazione
 
   I  beni  realizzati  o  acquistati con le agevolazioni di cui alla
presente legge sono vincolati  alla  specifica  destinazione  per  la
quale  e'  stato  concesso  l'incentivo  per  la durata di anni 5 per
quanto attiene le imbarcazioni, le attrezzature mobili in genere ed i
mezzi  di  trasporto,  e di anni 15 negli altri casi; in tali periodi
non  e'  ammessa  nessuna  vendita   del   bene,   pena   la   revoca
dell'intervento finanziario.