Art. 9.
                  Revoca e restituzione dei benefici
 
   I  contributi  in  conto  interessi  ed  in conto capitale vengono
revocati dalla giunta regionale  in  caso  di  mancata  ed  accertata
attuazione   dell'iniziativa   o  di  inosservanza  delle  condizioni
indicate nell'atto di concessione.