Art. 4.
                    Conferma delle autorizzazioni
 
   Le   autorizzazioni   alla   costruzione,   all'ampliamento,  alla
trasformazione,  all'apertura  e   all'esercizio   rilasciate   prima
dell'entrata   in  vigore  della  presente  legge,  sono  soggette  a
conferma.
   Per  ottenere  la conferma le case di cura devono inoltrare, entro
tre mesi dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  specifica
istanza  alla Regione e, per conoscenza, alla Unita' sanitaria locale
competente   per   territorio,   corredata   di    copia    autentica
dell'autorizzazione  precedente  e  degli  atti  e  documenti utili a
dimostrare il possesso dei requisiti o il programma per l'adeguamento
della  struttura  alle  prescrizioni  della  presente  legge entro il
termine di cui al successivo art. 6.
   La   giunta   regionale   sentita   la   Unita'  sanitaria  locale
interessata, dispone la  conferma  o  la  sospensione  o  il  diniego
dell'autorizzazione.