Art. 4. Conferma delle autorizzazioni Le autorizzazioni alla costruzione, all'ampliamento, alla trasformazione, all'apertura e all'esercizio rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono soggette a conferma. Per ottenere la conferma le case di cura devono inoltrare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, specifica istanza alla Regione e, per conoscenza, alla Unita' sanitaria locale competente per territorio, corredata di copia autentica dell'autorizzazione precedente e degli atti e documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti o il programma per l'adeguamento della struttura alle prescrizioni della presente legge entro il termine di cui al successivo art. 6. La giunta regionale sentita la Unita' sanitaria locale interessata, dispone la conferma o la sospensione o il diniego dell'autorizzazione.