Art. 5.
                              Vigilanza
 
   Le  Unita'  sanitarie locali esercitano la vigilanza sulle case di
cura private ubicate nel proprio comprensorio segnalando alla Regione
per i provvedimenti di competenza, le irregolarita' riscontrate.
   I  titolari  ed  i  direttori  sanitari delle case di cura private
hanno l'obbligo di segnalare alla U.S.L. competente per territorio  e
all'amministrazione regionale ogni modifica eventualmente intervenuta
nella casa di cura rispetto  alla  situazione  esistente  al  momento
dell'autorizzazione   e   di  fornire  ogni  notizia  necessaria  per
l'esercizio della vigilanza.