Art. 5. Vigilanza Le Unita' sanitarie locali esercitano la vigilanza sulle case di cura private ubicate nel proprio comprensorio segnalando alla Regione per i provvedimenti di competenza, le irregolarita' riscontrate. I titolari ed i direttori sanitari delle case di cura private hanno l'obbligo di segnalare alla U.S.L. competente per territorio e all'amministrazione regionale ogni modifica eventualmente intervenuta nella casa di cura rispetto alla situazione esistente al momento dell'autorizzazione e di fornire ogni notizia necessaria per l'esercizio della vigilanza.