Art. 6.
                      Termini per l'adeguamento
 
   L'adeguamento  delle  case  di  cura  private alle prescrizioni di
requisiti minimi previsti dalla presente legge deve essere effettuato
non  oltre  il  31 dicembre 1989, termine massimo fissato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986.