Art. 7.
       Deroghe alle caratteristiche strutturali e dimensionali
 
   Per  le  case  di  cura  private  in esercizio la giunta regionale
potra' autorizzare deroghe nei  limiti  ed  alle  condizioni  fissate
dall'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
giugno 1986 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.