Art. 10.
 
   1.  Per  gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985,
n. 27 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" e' autorizzata
per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 36.000.000.000.
   2.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985,
n. 18 "Ordinamento della formazione  professionale  in  Calabria"  e'
autorizzata   per   l'esercizio  finanziario  1988  la  spesa  di  L.
13.000.000.000.
   3.  La giunta regionale, ai sensi dell'art. 36, primo comma, della
legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, e' autorizzata ad apportare nel
corso  dell'esercizio,  con  proprie  deliberazioni, le variazioni al
bilancio occorrenti per la  iscrizione  delle  entrate  derivanti  da
assegnazioni provenienti dal fondo sociale europeo e dai fondi di cui
agli articoli 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  nonche'
per la iscrizione delle relative spese.
   4.  Per  le  finalita'  di  cui  agli articoli 36 e 37 della legge
regionale  19  aprile  1985,  n.  18  "Ordinamento  della  formazione
professionale in Calabria" e' autorizzata per l'esercizio finanziario
1988 la spesa di L. 130.000.000.