Art. 10. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 36.000.000.000. 2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 "Ordinamento della formazione professionale in Calabria" e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 13.000.000.000. 3. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 36, primo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, e' autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni provenienti dal fondo sociale europeo e dai fondi di cui agli articoli 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonche' per la iscrizione delle relative spese. 4. Per le finalita' di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 "Ordinamento della formazione professionale in Calabria" e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 130.000.000.