Art. 11.
 
   1.  Ai  fini  della  concessione di contributi per il diritto allo
studio all'universita' degli studi della Calabria  e  all'universita'
degli  studi  di  Reggio  Calabria, ai sensi della legge regionale 30
novembre 1977, n. 29, e successive modificazioni ed  integrazioni  e'
autorizzata   per   l'esercizio  finanziario  1988  la  spesa  di  L.
3.500.000.000 di cui L.  1.800.000.000  da  destinare  con  specifico
vincolo  all'universita' degli studi della Calabria, quale quota anno
1988, al fine di assicurare la continuita' dei trasporti interessanti
i  collegamenti  tra le sedi dell'universita' medesima e la citta' di
Cosenza.