Art. 11. 1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'universita' degli studi della Calabria e all'universita' degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 3.500.000.000 di cui L. 1.800.000.000 da destinare con specifico vincolo all'universita' degli studi della Calabria, quale quota anno 1988, al fine di assicurare la continuita' dei trasporti interessanti i collegamenti tra le sedi dell'universita' medesima e la citta' di Cosenza.