Art. 13. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 "Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero" e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 2.500.000.000. 2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma e' destinata alle seguenti iniziative: a) L. 1.200.000.000 per le iniziative previste dall'art. 11, primo comma, lettera a); b) L. 200.000.000 per la concessione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 15; c) L. 500.000.000 per le iniziative previste dall'art. 19; d) L. 500.000.000 per le iniziative previste dall'art. 20; e) L. 500.000.000 per le iniziative previste dall'art. 24. 3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo 1988, n. 8 "Istituzione dei centri polivalenti per i giovani" e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 700.000.000. RUBRICA 4a Sicurezza sociale