Art. 13.
 
   1.  Per  gli  interventi  di  cui alla legge regionale 12 novembre
1984, n. 31 "Interventi regionali per la  formazione  e  lo  sviluppo
dello  sport  e  del  tempo  libero"  e'  autorizzata per l'esercizio
finanziario 1988 la spesa di L. 2.500.000.000.
   2.  L'assegnazione  disposta  a  norma  del  precedente  comma  e'
destinata alle seguenti iniziative:
     a)  L.  1.200.000.000  per  le iniziative previste dall'art. 11,
primo comma, lettera a);
     b) L. 200.000.000 per la concessione della garanzia fidejussoria
prevista dall'art. 15;
     c) L. 500.000.000 per le iniziative previste dall'art. 19;
     d) L. 500.000.000 per le iniziative previste dall'art. 20;
     e) L. 500.000.000 per le iniziative previste dall'art. 24.
   3.  Per  gli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo 1988,
n.  8  "Istituzione  dei  centri  polivalenti  per  i   giovani"   e'
autorizzata   per   l'esercizio  finanziario  1988  la  spesa  di  L.
700.000.000.
 
                              RUBRICA 4a
                          Sicurezza sociale