Art. 15. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 "Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente" e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 35.000.000. 2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 200.000.000.