Art. 15.
 
   1.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986,
n. 35 "Istituzione di un centro regionale  per  l'autonomia  del  non
vedente"  e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di
L. 35.000.000.
   2.  Per  gli  interventi  di  cui alla legge regionale 16 dicembre
1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni e' autorizzata
per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 200.000.000.