Art. 17.
 
   1.  Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26
gennaio  1987,  n.  5  "Riordino  e  programmazione  delle   funzioni
socio-assistenziali"  e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988
la spesa di L. 24.200.000.000 da destinare alla gestione dei  servizi
socio-assistenziali.
   2.  A  valere  sullo  stanziamento  di cui al precedente comma, la
somma di L. 1.500.000.000 e' destinata ai  consultori  familiari,  ai
sensi della legge regionale 8 settembre 1977, n. 26.