Art. 17. 1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 "Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali" e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 24.200.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio-assistenziali. 2. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma, la somma di L. 1.500.000.000 e' destinata ai consultori familiari, ai sensi della legge regionale 8 settembre 1977, n. 26.