Art. 18.
 
   1.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984,
n. 14 "Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi  civili  e  del
lavoro"  e'  autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di
L. 350.000.000.
   2.  Le  provvidenze previste dalla legge regionale 18 giugno 1984,
n. 14, sono estese, con le stesse modalita' in  essa  previste,  alle
sedi provinciali dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi
di guerra, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed  invalidi  per
causa  di  servizio, dell'Associazione nazionale delle vittime civili
di guerra.