Art. 18. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 "Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro" e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 350.000.000. 2. Le provvidenze previste dalla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14, sono estese, con le stesse modalita' in essa previste, alle sedi provinciali dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, dell'Associazione nazionale delle vittime civili di guerra.