Art. 19.
 
   1. Per gli interventi di cui all'ultimo comma degli articoli 2 e 4
della legge regionale 11 agosto 1986,  n.  36  "Interventi  a  favore
degli  uremici"  e'  autorizzata  per l'esercizio finanziario 1988 la
spesa di L. 700.000.000.