Art. 21.
 
   1.  Ai  fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui
all'art. 3, primo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi
assegnati  dallo Stato, previsti in complessive L. 94.368.000.000 per
l'esercizio  finanziario   1988,   sono   destinati   alle   seguenti
iniziative:
     a)  L.  10.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo
art. 22 della presente legge;
     b)  L.  22.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo
art. 29 della presente legge;
     c) L. 500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art.
30 della presente legge;
     d) L. 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma
e successivo art. 28 della presente legge;
     e)  L.  5.500.000.000  per le iniziative previste dal successivo
art. 31 della presente legge;
     f)  L. 11.836.000.000 per le iniziative previste dal primo comma
del successivo art. 25 della presente legge;
     g)  L.  14.452.000.000 per le iniziative previste dal successivo
art. 32 della presente legge;
     h)  L.  4.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma
del successivo art. 28 della presente legge;
     i)  L.  1.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma
del successivo art. 23 della presente legge;
     l)  L.  5.100.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma
del successivo art. 28 della presente legge;
     m)  L. 1.000.000.000 per gli interventi previsti dal primo comma
del successivo art. 26 della presente legge;
     n) L. 1.500.000.000 per gli interventi previsti dal quinto comma
del successivo art. 26 della presente legge;
     o)  L.  5.000.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma
del successivo art. 24 della presente legge;
     p)   L.   800.000.000   per   attivita'   promozionali   e   per
partecipazione  a   fiere   e   mercati   interessanti   il   settore
agricolo-alimentare;
     q) L. 2.000.000.000 per gli interventi previsti dal quarto comma
del successivo art. 26 della presente legge;
     r)  L. 580.000.000 per gli interventi relativi alla divulgazione
in agricoltura;
     s)  L.  1.000.000.000 per gli interventi previsti dal successivo
art. 34 della presente legge;
     t)  L. 4.000.000.000 per gli interventi previsti dal terzo comma
del successivo art. 27 della presente legge;
     u)  L. 1.100.000.000 per gli interventi previsti dal terzo comma
del successivo art. 25 della presente legge;
     v) L. 1.500.000.000 per gli interventi previsti dal terzo comma
del successivo art. 26 della presente legge.
   2.  Le  destinazioni di cui al primo comma possono formare impegni
sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di  spesa  di  cui  ai
successivi   articoli   della   presente   legge,   entro   i  limiti
dell'accertamento  nel  cap.  2001102  dello  stato   di   previsione
dell'entrata.
  3.  Al  fine  di  attuare  le  azioni  di  cofinanziamento previste
dall'art. 4, secondo comma, lettera c), della legge 8 novembre  1986,
n. 752, lo stanziamento di lire 6.888 milioni di cui al cap. 5231201,
e' destinato per lire 4.592 milioni alla sostituzione delle  macchine
agricole  e  per  lire  2.296 milioni all'innovazione e allo sviluppo
della meccanizzazione agricola, per  come  stabilito  dal  decreto  3
marzo  1987,  n.  96,  del  Ministero  dell'agricoltura e foreste. Il
contributo concedibile e' fissato in ragione del  40  o  del  45  per
cento  per  le aziende singole, a seconda se operanti in pianura o in
collina  e  montagna,  elevabile  di  5  punti  percentuali  per  gli
organismi associativi.