Art. 21. 1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato, previsti in complessive L. 94.368.000.000 per l'esercizio finanziario 1988, sono destinati alle seguenti iniziative: a) L. 10.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 22 della presente legge; b) L. 22.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 29 della presente legge; c) L. 500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 30 della presente legge; d) L. 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma e successivo art. 28 della presente legge; e) L. 5.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 31 della presente legge; f) L. 11.836.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 25 della presente legge; g) L. 14.452.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 32 della presente legge; h) L. 4.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 28 della presente legge; i) L. 1.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 23 della presente legge; l) L. 5.100.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 28 della presente legge; m) L. 1.000.000.000 per gli interventi previsti dal primo comma del successivo art. 26 della presente legge; n) L. 1.500.000.000 per gli interventi previsti dal quinto comma del successivo art. 26 della presente legge; o) L. 5.000.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 24 della presente legge; p) L. 800.000.000 per attivita' promozionali e per partecipazione a fiere e mercati interessanti il settore agricolo-alimentare; q) L. 2.000.000.000 per gli interventi previsti dal quarto comma del successivo art. 26 della presente legge; r) L. 580.000.000 per gli interventi relativi alla divulgazione in agricoltura; s) L. 1.000.000.000 per gli interventi previsti dal successivo art. 34 della presente legge; t) L. 4.000.000.000 per gli interventi previsti dal terzo comma del successivo art. 27 della presente legge; u) L. 1.100.000.000 per gli interventi previsti dal terzo comma del successivo art. 25 della presente legge; v) L. 1.500.000.000 per gli interventi previsti dal terzo comma del successivo art. 26 della presente legge. 2. Le destinazioni di cui al primo comma possono formare impegni sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa di cui ai successivi articoli della presente legge, entro i limiti dell'accertamento nel cap. 2001102 dello stato di previsione dell'entrata. 3. Al fine di attuare le azioni di cofinanziamento previste dall'art. 4, secondo comma, lettera c), della legge 8 novembre 1986, n. 752, lo stanziamento di lire 6.888 milioni di cui al cap. 5231201, e' destinato per lire 4.592 milioni alla sostituzione delle macchine agricole e per lire 2.296 milioni all'innovazione e allo sviluppo della meccanizzazione agricola, per come stabilito dal decreto 3 marzo 1987, n. 96, del Ministero dell'agricoltura e foreste. Il contributo concedibile e' fissato in ragione del 40 o del 45 per cento per le aziende singole, a seconda se operanti in pianura o in collina e montagna, elevabile di 5 punti percentuali per gli organismi associativi.