Art. 22. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 "Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica" e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 10.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.