Art. 22.
 
   1.  Per  gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975,
n. 26 "Interventi nel settore delle  infrastrutture  rurali  e  delle
opere   pubbliche   di   bonifica"  e'  autorizzata  per  l'esercizio
finanziario 1988 la spesa di  L.  10.000.000.000,  finanziata  con  i
fondi  assegnati  alla  Regione  ai  sensi  dell'art. 3 della legge 8
novembre 1986, n. 752.