Art. 23. 1. Ai fini di consentire la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di L. 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752. 2. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del consorzio del bergamotto di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 700.000.000.