Art. 23.
 
   1.   Ai  fini  di  consentire  la  realizzazione  di  progetti  di
sperimentazione nel settore agricolo e' autorizzata, per  l'esercizio
finanziario  1988,  la  spesa  di  L. 1.000.000.000, finanziata con i
fondi assegnati alla Regione ai  sensi  dell'art.  3  della  legge  8
novembre 1986, n. 752.
   2.  Ai  fini  della  concessione  del  contributo  ordinario della
Regione a favore del consorzio del bergamotto di Reggio Calabria,  ai
sensi  dell'art.  34  della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7, e'
autorizzata  per  l'esercizio  finanziario  1988  la  spesa   di   L.
700.000.000.