Art. 24.
 
   1.  Ai  fini  della  concessione  del  contributo  ordinario della
Regione a favore dell'ESAC "Ente regionale di  sviluppo  agricolo  in
Calabria",  ai  sensi  dell'art. 10 lett. a) della legge regionale 14
dicembre 1978, n. 28, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988
la spesa di L. 64.000.000.000.
   2. Sul contributo di cui al primo comma grava la spesa inerente al
ripiano delle perdite, determinate per il 1987 in L.  15.366.022.000,
delle   gestioni  provvisorie  degli  impianti  industriali  e  delle
strutture commerciali, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale  14
dicembre  1978, n. 28, e dell'art. 24 della legge regionale 19 giugno
1986, n. 24.
   3. Per gli interventi previsti dall'art. 10, lett. b), della legge
regionale 14 dicembre 1978, n. 28,  e'  autorizzata  per  l'esercizio
finanziario 1988 la spesa di L. 5.000.000.000, finanziata con i fondi
assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della  legge  8  novembre
1986,  n.  752,  allocata  nel  capitolo  1000102  dell'entrata e nei
corrispondenti capitoli 1006201 e 3201105 della  spesa  del  bilancio
dell'ESAC per l'esercizio finanziario 1988.
   4.  I  programmi di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale
nn. 1007, 535, 89 e 154 rispettivamente del 23 aprile 1980, 3 ottobre
1984, 3 aprile 1986 e 7 ottobre 1986, sono riconsiderati dalla Giunta
regionale eliminando la possibilita' dei finanziamenti  previsti  con
ricorso  al  mercato  finanziario  e  destinando  le risorse residue,
ancora disponibili, al completamento delle iniziative possibili,  con
intero carico finanziario in capitale.