Art. 24. 1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC "Ente regionale di sviluppo agricolo in Calabria", ai sensi dell'art. 10 lett. a) della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 64.000.000.000. 2. Sul contributo di cui al primo comma grava la spesa inerente al ripiano delle perdite, determinate per il 1987 in L. 15.366.022.000, delle gestioni provvisorie degli impianti industriali e delle strutture commerciali, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, e dell'art. 24 della legge regionale 19 giugno 1986, n. 24. 3. Per gli interventi previsti dall'art. 10, lett. b), della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 5.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, allocata nel capitolo 1000102 dell'entrata e nei corrispondenti capitoli 1006201 e 3201105 della spesa del bilancio dell'ESAC per l'esercizio finanziario 1988. 4. I programmi di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale nn. 1007, 535, 89 e 154 rispettivamente del 23 aprile 1980, 3 ottobre 1984, 3 aprile 1986 e 7 ottobre 1986, sono riconsiderati dalla Giunta regionale eliminando la possibilita' dei finanziamenti previsti con ricorso al mercato finanziario e destinando le risorse residue, ancora disponibili, al completamento delle iniziative possibili, con intero carico finanziario in capitale.