Art. 25.
 
   1.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno 1986,
n.  26  "Interventi  nel  settore  zootecnico"  e'  autorizzata   per
l'esercizio   finanziario   1988   la  spesa  di  L.  11.836.000.000,
finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai  sensi  dell'art.  3
della legge 8 novembre 1986, n. 752.
   2.  Una  quota  fino  al  10% delle disponibilita' di cui al primo
comma,  e'  autorizzata  in  favore  delle  iniziative  previste  dal
combinato  disposto  di  cui  agli  articoli 9, punto 1), e 10, primo
comma, della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2, la residua quota
di  disponibilita' eventualmente non utilizzata entro il 30 settembre
1988, per carenza di domande da parte dei  soggetti  beneficiari,  e'
restituita  alle  destinazioni  originarie  di  cui al medesimo primo
comma.
   3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 gennaio 1986,
n. 3 "Risarcimento dei danni causati da specie di animali in  via  di
estinzione"  e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa
di L. 1.100.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai
sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.