Art. 25. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 "Interventi nel settore zootecnico" e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 11.836.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752. 2. Una quota fino al 10% delle disponibilita' di cui al primo comma, e' autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli articoli 9, punto 1), e 10, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2, la residua quota di disponibilita' eventualmente non utilizzata entro il 30 settembre 1988, per carenza di domande da parte dei soggetti beneficiari, e' restituita alle destinazioni originarie di cui al medesimo primo comma. 3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 "Risarcimento dei danni causati da specie di animali in via di estinzione" e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 1.100.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.