Art. 26.
 
   1.  Per  gli  interventi  di  cui alla legge regionale 3 settembre
1984, n. 29 "Norma per lo sviluppo  dell'apicoltura"  e'  autorizzata
per  l'esercizio  finanziario  1988  la  spesa  di  L. 1.000.000.000,
finanziata con i fondi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986,
n. 752.
   2.  Una  quota  fino  al  10% delle disponibilita' di cui al primo
comma,  e'  autorizzata  in  favore  delle  iniziative  previste  dal
combinato  disposto  di  cui  agli  articoli 9, punto 1), e 10, primo
comma, della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2.
   La  residua  quota  di disponibilita' eventualmente non utilizzata
entro il 30 settembre 1988, per  carenza  di  domande  da  parte  dei
soggetti  beneficiari,  e' restituita alle destinazioni originarie di
cui al medesimo primo comma.
   3.  Per la concessione di contributi finalizzati alla costituzione
ed al funzionamento amministrativo delle associazioni dei  produttori
agricoli  e  delle  relative unioni, ai sensi dell'art. 8 della legge
regionale 19 novembre 1982, n. 13, nonche' di contributi  finalizzati
al   funzionamento   e  alle  attivita'  del  comitato  regionale  di
coordinamento delle associazioni dei produttori, ai sensi dell'art. 7
della   medesima  legge  regionale  e'  autorizzata  per  l'esercizio
finanziario 1988 la spesa di L. 1.500.000.000, finanziata con i fondi
di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.
   4.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987,
n. 14 "Interventi urgenti per lo sviluppo delle culture protette"  e'
autorizzato   per   l'esercizio  finanziario  1988  la  spesa  di  L.
2.000.000.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 3 della legge 8
novembre 1986, n. 752.
   5.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987,
n. 16 "Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e della pesca" e'
autorizzata   per   l'esercizio  finanziario  1988  la  spesa  di  L.
1.500.000.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 3 della legge 8
novembre 1986, n. 752.
   6.  Una  quota  fino  al 10% delle disponibilita' di cui al quinto
comma,  e'  autorizzata  in  favore  delle  iniziative  previste  dal
combinato  disposto  di  cui  agli  articoli 9, punto 1), e 10, primo
comma, della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2.
   La  residua  quota  di disponibilita' eventualmente non utilizzata
entro il 30 settembre 1988, per  carenza  di  domande  da  parte  dei
soggetti  beneficiari,  e' restituita alle destinazioni originarie di
cui al medesimo quinto comma.