Art. 26. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 29 "Norma per lo sviluppo dell'apicoltura" e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 1.000.000.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752. 2. Una quota fino al 10% delle disponibilita' di cui al primo comma, e' autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli articoli 9, punto 1), e 10, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2. La residua quota di disponibilita' eventualmente non utilizzata entro il 30 settembre 1988, per carenza di domande da parte dei soggetti beneficiari, e' restituita alle destinazioni originarie di cui al medesimo primo comma. 3. Per la concessione di contributi finalizzati alla costituzione ed al funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 13, nonche' di contributi finalizzati al funzionamento e alle attivita' del comitato regionale di coordinamento delle associazioni dei produttori, ai sensi dell'art. 7 della medesima legge regionale e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 1.500.000.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752. 4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 14 "Interventi urgenti per lo sviluppo delle culture protette" e' autorizzato per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 2.000.000.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752. 5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 16 "Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e della pesca" e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 1.500.000.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752. 6. Una quota fino al 10% delle disponibilita' di cui al quinto comma, e' autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli articoli 9, punto 1), e 10, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2. La residua quota di disponibilita' eventualmente non utilizzata entro il 30 settembre 1988, per carenza di domande da parte dei soggetti beneficiari, e' restituita alle destinazioni originarie di cui al medesimo quinto comma.