Art. 27.
 
   1.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1981,
n. 8 "Benefici  in  favore  delle  cooperative  agricole  formate  da
giovani o a partecipazione di giovani" e' autorizzata per il triennio
1988/1990  la  spesa  complessiva  di  L.  600.000.000  di   cui   L.
200.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.
   2.  Le  assegnazioni  disposte  a  norma del precedente comma sono
destinate alle seguenti iniziative:
     a)  per le iniziative previste dall'art. 6 L. 170.000.000 di cui
L. 40.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988;
     b)  per  le  iniziative  previste  dall'art.  10,  lett.  a), L.
50.000.000 di cui L. 20.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio
finanziario 1988;
     c)  per  le  iniziative  previste  dall'art.  10,  lett.  b), L.
70.000.000 di cui L. 20.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio
finanziario 1988;
     d)  per  le  iniziative  previste  dall'art.  10,  lett.  c), L.
30.000.000 di cui L. 10.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio
finanziario 1988;
     e) per le iniziative previste dall'art. 18 L. 250.000.000 di cui
L. 100.000.000 a carico  del  bilancio  per  l'esercizio  finanziario
1988;
     f)  per le iniziative previste dall'art. 21 L. 30.000.000 di cui
L.  10.000.000 a carico  del  bilancio  per  l'esercizio  finanziario
1988.
   3.  Per  favorire  l'accesso  al credito delle aziende cooperative
operanti  nel  settore  agricolo  e'  autorizzata   per   l'esercizio
finanziario 1988 la spesa di L. 4.000.000.000, finanziata con i fondi
assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della  legge  8  novembre
1986, n. 752.