Art. 27. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1981, n. 8 "Benefici in favore delle cooperative agricole formate da giovani o a partecipazione di giovani" e' autorizzata per il triennio 1988/1990 la spesa complessiva di L. 600.000.000 di cui L. 200.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988. 2. Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative: a) per le iniziative previste dall'art. 6 L. 170.000.000 di cui L. 40.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988; b) per le iniziative previste dall'art. 10, lett. a), L. 50.000.000 di cui L. 20.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988; c) per le iniziative previste dall'art. 10, lett. b), L. 70.000.000 di cui L. 20.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988; d) per le iniziative previste dall'art. 10, lett. c), L. 30.000.000 di cui L. 10.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988; e) per le iniziative previste dall'art. 18 L. 250.000.000 di cui L. 100.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988; f) per le iniziative previste dall'art. 21 L. 30.000.000 di cui L. 10.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988. 3. Per favorire l'accesso al credito delle aziende cooperative operanti nel settore agricolo e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 4.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.