Art. 28.
 
   1.  Per  gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975,
n.  23  "Sviluppo   della   cooperazione   agricola"   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,  e'  autorizzata  per  l'esercizio
finanziario 1988 la spesa di L. 4.000.000.000, finanziata con i fondi
assegnati  alla  Regione  ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre
1986, n. 752.
   2.  Per  gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980,
n. 32 "Mutui a tasso  agevolato  per  lo  sviluppo  della  proprieta'
diretto-coltivatrice" e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988
la spesa di L. 1.000.000.000 finanziata con i  fondi  assegnati  alla
Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.
   3.  Per  le  successive  annualita'  concernenti il concorso negli
interessi sui mutui trentennali a tasso  agevolato  per  lo  sviluppo
della  proprieta' diretto-coltivatrice, di cui alla legge regionale 6
giugno 1980, n. 32, e' autorizzata per l'esercizio  finanziario  1988
la  spesa  di L. 5.100.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla
Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.