Art. 28. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 "Sviluppo della cooperazione agricola" e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 4.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752. 2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 "Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprieta' diretto-coltivatrice" e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 1.000.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752. 3. Per le successive annualita' concernenti il concorso negli interessi sui mutui trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprieta' diretto-coltivatrice, di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 5.100.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.