Art. 29. 1. Per gli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 "Interventi a favore dell'agricoltura - Credito agrario e di esercizio" e successive modificazioni, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 22.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.