Art. 29.
 
   1. Per gli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge
regionale 2 giugno 1980, n. 21 "Interventi a favore  dell'agricoltura
-  Credito  agrario  e  di  esercizio" e successive modificazioni, e'
autorizzata  per  l'esercizio  finanziario  1988  la  spesa   di   L.
22.500.000.000,  finanziata  con  i  fondi  assegnati alla Regione ai
sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.