Art. 3.
 
   1. Per il finanziamento dell'ufficio geologico regionale, ai sensi
della legge regionale 24 maggio  1980,  n.  14,  e'  autorizzata  per
l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 150.000.000.
   2.  Per  gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985,
n. 9 "Esercizio della navigazione da diporto sui  laghi  naturali  ed
artificiali  della Calabria" e' autorizzata per il triennio 1988/1990
la spesa complessiva di L. 1.300.000.000  di  cui  L.  700.000.000  a
carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.
   3.  L'assegnazione  disposta  a  norma  del  precedente  comma  e'
destinata alle seguenti iniziative:
     a)  per  le  iniziative previste dall'art. 6 L. 1.150.000.000 di
cui L. 665.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio  finanziario
1988;
     b)  per le iniziative previste dall'art. 7 L. 150.000.000 di cui
L. 35.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.
   4.  All'art.  6 della legge regionale 14 marzo 1985, n. 9, dopo le
parole: "o consorzi di comuni" sono inserite le parole: "o  Comunita'
montane".
   5.  Il  contributo chilometrico di cui al quinto comma dell'art. 3
della legge regionale 19 giugno 1986, n. 24, e' ridotto al 50%.