Art. 3. 1. Per il finanziamento dell'ufficio geologico regionale, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1980, n. 14, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 150.000.000. 2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 "Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria" e' autorizzata per il triennio 1988/1990 la spesa complessiva di L. 1.300.000.000 di cui L. 700.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988. 3. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma e' destinata alle seguenti iniziative: a) per le iniziative previste dall'art. 6 L. 1.150.000.000 di cui L. 665.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988; b) per le iniziative previste dall'art. 7 L. 150.000.000 di cui L. 35.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988. 4. All'art. 6 della legge regionale 14 marzo 1985, n. 9, dopo le parole: "o consorzi di comuni" sono inserite le parole: "o Comunita' montane". 5. Il contributo chilometrico di cui al quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 19 giugno 1986, n. 24, e' ridotto al 50%.