Art. 30.
 
   1.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984,
n. 20 "Istituzione fondo regionale  per  le  calamita'  naturali"  e'
autorizzata   per   l'esercizio  finanziario  1988  la  spesa  di  L.
500.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla  Regione  ai  sensi
dell'art. 34 della legge 8 novembre 1986, n. 752.