Art. 30. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 20 "Istituzione fondo regionale per le calamita' naturali" e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 500.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 34 della legge 8 novembre 1986, n. 752.