Art. 31.
 
   1.  Per  gli  interventi  di cui alla legge regionale 17 settembre
1974, n. 17 "Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue"  e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,  e'  autorizzata  per
l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 5.500.000.000  finanziata
con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8
novembre 1986, n. 752.
   2.  Sulla  assegnazione di cui al primo comma grava la spesa di L.
2.000.000.000 da liquidare per interventi gia' realizzati nel periodo
1983-1987,  ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 17 marzo 1983,
n. 9, recante norme integrative alla  legge  regionale  17  settembre
1974, n. 17.