Art. 31. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 "Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue" e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 5.500.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752. 2. Sulla assegnazione di cui al primo comma grava la spesa di L. 2.000.000.000 da liquidare per interventi gia' realizzati nel periodo 1983-1987, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 17 marzo 1983, n. 9, recante norme integrative alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17.