Art. 32.
 
   1.  Per  gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975,
n.  25  "Miglioramenti  fondiari"  e'  autorizzata  per   l'esercizio
finanziario 1988 la spesa di L. 14.452.000.000 finanziata con i fondi
assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della  legge  8  novembre
1986, n. 752.