Art. 36. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni "Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana" e' autorizzata per il triennio 1988/1990 la spesa complessiva di L. 11.500.000.000 di cui L. 4.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.