Art. 36.
 
   1.  Per  gli  interventi  di cui alla legge regionale 17 settembre
1974, n. 12 e successive  modificazioni  ed  integrazioni  "Incentivi
finanziari  diretti  a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e
l'incremento  della  produzione  artigiana"  e'  autorizzata  per  il
triennio  1988/1990  la spesa complessiva di L. 11.500.000.000 di cui
L. 4.500.000.000 a carico del bilancio  per  l'esercizio  finanziario
1988.