Art. 37. 1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi della legge regionale 28 maggio 1975, n. 21, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 1.600.000.000.