Art. 37.
 
   1.  Ai  fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio
conferimento alla dotazione del fondo per il concorso  nel  pagamento
degli interessi istituito presso la cassa per il credito alle imprese
artigiane, ai sensi della legge regionale 28 maggio 1975, n.  21,  e'
autorizzata   per   l'esercizio  finanziario  1988  la  spesa  di  L.
1.600.000.000.