Art. 38. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni "Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane" e' autorizzata per il triennio 1988/1990 la spesa complessiva di L. 1.500.000.000 di cui L. 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988. 2. Alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: all'art. 11 dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera: " d) contributo in conto interessi, nella misura massima del 4% annuo, per il credito di esercizio, garantito dalle Cooperative artigiane di garanzia e finalizzato esclusivamente all'attivita' artigiana;". All'art. 15 e' aggiunto il seguente ultimo comma: "I contributi di cui all'art. 11, lettera d), sono concessi dalla giunta regionale sulla base dei verbali trasmessi dalle cooperative artigiane di garanzia, dandone notizia alle stesse cooperative ed agli istituti di credito che accordano i prestiti. La liquidazione dei contributi medesimi e' effettuata semestralmente, direttamente agli Istituti di credito concedenti i prestiti, sulla base dei rendiconti presentati dalle stesse cooperative di garanzia"; L'art. 16 e' abrogato. 3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 25 "Interventi a favore dei consorzi fidi tra le piccole e medie imprese operanti in Calabria" e successive modificazioni, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 100.000.000. 4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 "Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione" e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 1.000.000.000. 5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 "Costituzione ente autonomo fiera di Reggio Calabria" e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 300.000.000.