Art. 39. 1. Ai fini di realizzare nel settore del turismo gli interventi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1988, previsti in L. 10.849.924.000, sono destinati alle seguenti iniziative: a) per le iniziative previste dall'art. 67 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13, L. 7.649.924.000, di cui al capitolo 6133104 della spesa; b) per le iniziative previste dal successivo art. 40 della presente legge L. 1.300.000.000; c) per le iniziative previste dall'art. 59 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13, L. 1.200.000.000, di cui al capitolo 6124206 della spesa; d) per le iniziative previste dall'art. 8 della legge regionale 8 aprile 1988, n. 11, L. 700.000.000, di cui al cap. 6133101 della spesa. 2. L'assegnazione prevista alla lettera a) di cui al precedente primo comma e' ulteriormente specificata nelle seguenti destinazioni: quanto a L. 900.000.000 per i contributi previsti dall'art. 35; quanto a L. 1.000.000.000 per i contributi al consorzio pevisto dall'art. 53; quanto a L. 400.000.000 per le attivita' previste dall'art. 54; quanto a L. 5.349.924.000 per le attivita' promozionali previste dall'art. 65; 3. Per la concessione di contributi alle aziende di promozione turistiche, previsti dall'art. 23, lettera d), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 1.500.000.000.