Art. 39.
 
   1. Ai fini di realizzare nel settore del turismo gli interventi di
cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, i fondi assegnati dallo  Stato
per l'esercizio finanziario 1988, previsti in L. 10.849.924.000, sono
destinati alle seguenti iniziative:
     a) per le iniziative previste dall'art. 67 della legge regionale
28 marzo 1985, n. 13, L. 7.649.924.000, di cui  al  capitolo  6133104
della spesa;
     b)  per  le  iniziative  previste  dal  successivo art. 40 della
presente legge L. 1.300.000.000;
     c) per le iniziative previste dall'art. 59 della legge regionale
28 marzo 1985, n. 13, L. 1.200.000.000, di cui  al  capitolo  6124206
della spesa;
     d)  per le iniziative previste dall'art. 8 della legge regionale
8 aprile 1988, n. 11, L. 700.000.000, di cui al  cap.  6133101  della
spesa.
   2.  L'assegnazione  prevista  alla lettera a) di cui al precedente
primo comma e' ulteriormente specificata nelle seguenti destinazioni:
    quanto a L. 900.000.000 per i contributi previsti dall'art. 35;
    quanto  a  L. 1.000.000.000 per i contributi al consorzio pevisto
dall'art. 53;
    quanto a L. 400.000.000 per le attivita' previste dall'art. 54;
    quanto  a L. 5.349.924.000 per le attivita' promozionali previste
dall'art. 65;
   3.  Per  la  concessione  di contributi alle aziende di promozione
turistiche, previsti dall'art. 23, lettera d), della legge  regionale
28 marzo 1985, n. 13, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988
la spesa di L. 1.500.000.000.