Art. 4.
 
   1.  Per  il  finanziamento  relativo  alla  gestione delle foreste
demaniali trasferite alla Regione, ai sensi dell'art. 11 della  legge
16  maggio  1970,  n.  281, e' autorizzata per il 1988 la spesa di L.
3.500.000.000.
   2.   Per  favorire  l'accesso  degli  enti  locali  o  delle  loro
associazioni alla concessione di mutui da parte della Cassa  depositi
e  prestiti  per il finanziamento di opere di interesse regionale, e'
autorizzato per l'esercizio finanziario 1988  l'ulteriore  limite  di
impegno di L. 4.000.000.000.
   3.  Il  finanziamento di cui al precedente comma e' utilizzato con
le procedure previste dalla legge regionale 31 luglio 1987, n. 24.
   4.   Per   favorire   l'accesso  degli  enti  locali,  delle  loro
associazioni e degli enti  religiosi  legalmente  riconosciuti,  alla
concessione  di  mutui  da parte della cassa depositi e prestiti o di
altri  istituti  di  credito  abilitati,  per  il  finanziamento   di
interventi  relativi  alla costruzione o ristrutturazione di opere di
culto e  di  ministero  pastorale,  e'  autorizzato  per  l'esercizio
finanziario 1988 il limite di impegno di L. 2.000.000.000.
   5. Con successiva legge regionale saranno stabiliti i criteri e le
modalita' di utilizzazione del finanziamento  di  cui  al  precedente
comma.