Art. 4. 1. Per il finanziamento relativo alla gestione delle foreste demaniali trasferite alla Regione, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' autorizzata per il 1988 la spesa di L. 3.500.000.000. 2. Per favorire l'accesso degli enti locali o delle loro associazioni alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di opere di interesse regionale, e' autorizzato per l'esercizio finanziario 1988 l'ulteriore limite di impegno di L. 4.000.000.000. 3. Il finanziamento di cui al precedente comma e' utilizzato con le procedure previste dalla legge regionale 31 luglio 1987, n. 24. 4. Per favorire l'accesso degli enti locali, delle loro associazioni e degli enti religiosi legalmente riconosciuti, alla concessione di mutui da parte della cassa depositi e prestiti o di altri istituti di credito abilitati, per il finanziamento di interventi relativi alla costruzione o ristrutturazione di opere di culto e di ministero pastorale, e' autorizzato per l'esercizio finanziario 1988 il limite di impegno di L. 2.000.000.000. 5. Con successiva legge regionale saranno stabiliti i criteri e le modalita' di utilizzazione del finanziamento di cui al precedente comma.