Art. 40. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 26 "Incentivi per la valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria" e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 1.300.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217. 2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma e' destinata alle seguenti iniziative: a) per le iniziative di cui all'art. 2, lettera a), L. 700.000.000; b) per le iniziative di cui all'art. 2, lettera b), L. 600.000.000;