Art. 40.
 
   1.  Per  gli  interventi  di  cui alla legge regionale 3 settembre
1984, n.  26  "Incentivi  per  la  valorizzazione  e  promozione  del
termalismo  in  Calabria" e' autorizzata, per l'esercizio finanziario
1988 la spesa di L. 1.300.000.000, finanziata con i  fondi  assegnati
alla Regione ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.
   2.  L'assegnazione  disposta  a  norma  del  precedente  comma  e'
destinata alle seguenti iniziative:
     a)  per  le  iniziative  di  cui  all'art.  2,  lettera  a),  L.
700.000.000;
     b)  per  le  iniziative  di  cui  all'art.  2,  lettera  b),  L.
600.000.000;