Art. 42. 1. I fondi assegnati dallo Stato, ai sensi dell'art. 2, settimo comma, della legge 1 dicembre 1983, n. 651, iscritti ed autorizzati dall'art. 44 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 23 nel bilancio triennale 1987-1989 sono aggiornati per scorrimento al triennio 1988-1990. 2. Una quota delle disponibilita' dei fondi di cui al precedente comma uno, corrispondente a complessive L. 61.794.000.000 nel triennio 1988-1990 e' utilizzata per il cofinanziamento del programma integrato Mediterraneo-Calabria. 3. La spesa complessiva di L. 61.794.000.000, definita a norma del precedente comma due, e' posta a carico degli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa, secondo i piani finanziari dei sottoprogrammi del programma integrato Mediterraneo-Calabria: quanto a L. 8.334.000.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, sul cap. 5234201 della spesa, per il cofinanziamento dei sottoprogrammi n. 1 "Sviluppo e qualificazione del settore agricolo", n. 4 "Pesca" e n. 5 "Attuazione" per la quota parte; quanto a L. 4.460.000.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, sul cap. 6128202 della spesa, per il cofinanziamento del sottoprogramma n. 2 "Industria, artigianato, servizi" e n. 5 "Attuazione" per la quota parte; quanto a L. 7.804.000.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990' sul cap. 6128201 della spesa, per il cofinanziamento del sottoprogramma n. 3 "Turismo" e n. 5 "Attuazione" per la quota parte; 4. Le variazioni di bilancio conseguenti alle assegnazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono apportate dopo la stipula ed approvazione del contratto di programma, previsto dall'art. 9 del regolamento CEE 2088/85.