Art. 42.
 
   1.  I  fondi  assegnati dallo Stato, ai sensi dell'art. 2, settimo
comma, della legge 1 dicembre 1983, n. 651, iscritti ed  autorizzati
dall'art. 44 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 23 nel bilancio
triennale 1987-1989  sono  aggiornati  per  scorrimento  al  triennio
1988-1990.
   2.  Una  quota delle disponibilita' dei fondi di cui al precedente
comma  uno,  corrispondente  a  complessive  L.  61.794.000.000   nel
triennio 1988-1990 e' utilizzata per il cofinanziamento del programma
integrato Mediterraneo-Calabria.
   3. La spesa complessiva di L. 61.794.000.000, definita a norma del
precedente comma due,  e'  posta  a  carico  degli  stanziamenti  dei
seguenti   capitoli   di   spesa,  secondo  i  piani  finanziari  dei
sottoprogrammi del programma integrato Mediterraneo-Calabria:
    quanto  a  L.  8.334.000.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e
1990, sul cap.  5234201  della  spesa,  per  il  cofinanziamento  dei
sottoprogrammi n. 1 "Sviluppo e qualificazione del settore agricolo",
n. 4 "Pesca" e n. 5 "Attuazione" per la quota parte;
    quanto  a  L.  4.460.000.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e
1990, sul cap.  6128202  della  spesa,  per  il  cofinanziamento  del
sottoprogramma   n.  2  "Industria,  artigianato,  servizi"  e  n.  5
"Attuazione" per la quota parte;
    quanto  a  L.  7.804.000.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e
1990' sul cap.  6128201  della  spesa,  per  il  cofinanziamento  del
sottoprogramma n. 3 "Turismo" e n. 5 "Attuazione" per la quota parte;
   4.  Le variazioni di bilancio conseguenti alle assegnazioni di cui
ai precedenti commi  2  e  3,  sono  apportate  dopo  la  stipula  ed
approvazione  del  contratto  di  programma, previsto dall'art. 9 del
regolamento CEE 2088/85.