Art. 43.
 
   1.  Per consentire il conseguimento delle finalita' previste dalla
legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2 "Interventi per l'accesso  dei
giovani  nel  mondo  del  lavoro  e  lo sviluppo dell'occupazione" e'
autorizzata la seguente spesa:
     a)  lire 3,5 miliardi per l'anno 1988 in favore delle iniziative
previste dall'art. 6, secondo e terzo comma, dall'art. 10, secondo  e
terzo   comma,   e   dell'art.   14,  primo  comma,  a  valere  sulla
disponibilita' di cui al cap. 2233104 della spesa;
     b)  lire  6,5 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990
in favore delle iniziative previste dal  combinato  disposto  di  cui
agli  articoli  9,  punto  6),  e  10,  primo  comma,  a valere sulle
disponibilita' di cui al cap. 2134201 della spesa;
     c)  lire 9 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 in
favore delle iniziative previste dal combinato disposto di  cui  agli
articoli   9,   punto   1),   e  10,  primo  comma,  a  valere  sulle
disponibilita' di cui al cap. 5234201 della spesa;
     d)  lire  6,5 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990
in favore delle iniziative previste dal  combinato  disposto  di  cui
agli  articoli  9,  punti  2) e 8), e 10, primo comma, a valere sulle
disponibilita' di cui al cap. 6128201 della spesa;
     e)  lire  4,5 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990
in favore delle iniziative previste dal  combinato  disposto  di  cui
agli  articoli  9,  punto  3)  e  10,  primo  comma,  a  valere sulle
disponibilita' di cui al cap. 6128202 della spesa;
     f)  lire  6  miliardi per l'anno 1988 in favore delle iniziative
previste dal combinato disposto di cui agli articoli 9,  punti  7)  e
9),  e  10, primo comma, a valere sulle disponibilita' di cui al cap.
2233202 della spesa;
     g)  lire  2  miliardi per l'anno 1988 in favore delle iniziative
previste dagli articoli 15 e 16, a valere sulle disponibilita' di cui
al cap. 2323201 della spesa.
   2.  Per  gli  interventi  di cui all'art. 15 della succitata legge
regionale 24 febbraio 1988, n. 2 e' consentita l'utilizzazione totale
o  parziale  dei  finanziamenti  previsti  alle  lettere b) ed f) del
precedente comma qualora, alla scadenza del termine di  presentazione
delle  relative domande, i finanziamenti medesimi risultino superiori
alle necessita'.
   3.  Alla  medesima  legge  regionale  24  febbraio 1988, n. 2 sono
apportate le seguenti modificazioni:
    all'art.  3, primo comma, dopo le parole: "Giunta regionale" sono
soppresse le seguenti: "con la legge di bilancio";
    all'art.  18,  alla  fine, dopo le parole: "della presente legge"
sono aggiunte le seguenti parole:  "per  la  formulazione  del  primo
piano  e  dal  1 luglio al 30 settembre 1988 per la formulazione del
secondo piano. Per il primo anno di attuazione della  presente  legge
non si applica il primo comma dell'art. 3";
    all'art.  4, primo comma, le parole: "le domande tese ad ottenere
i benefici della presente legge devono essere inoltrate entro il mese
di  ottobre  di  ciascun  anno  solare all'assessorato competente per
settore" sono sostituite dalle seguenti parole: "le domande  tese  ad
ottenere  i  benefici  della  presente legge si presentano fino al 31
ottobre di ciascun anno solare. Tali domande devono essere  inoltrate
dai richiedenti all'assessorato competente per settore";
    all'art.  11,  il  primo  ed il secondo comma sono sostituiti dal
seguente  unico  comma:  "l'erogazione  dei  contributi  di  cui   al
precedente  articolo,  primo  comma,  e'  effettuata per il 20% entro
sessanta  giorni  dal  provvedimento  della   giunta   regionale   di
ammissibilita'  ai  contributi medesimi e per la restante parte sulla
base di stati di avanzamento o altri idonei documenti  giustificativi
della  realizzazione  del  progetto,  da  presentarsi  da parte delle
cooperative o societa' o associazioni beneficiarie".