Art. 43. 1. Per consentire il conseguimento delle finalita' previste dalla legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2 "Interventi per l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro e lo sviluppo dell'occupazione" e' autorizzata la seguente spesa: a) lire 3,5 miliardi per l'anno 1988 in favore delle iniziative previste dall'art. 6, secondo e terzo comma, dall'art. 10, secondo e terzo comma, e dell'art. 14, primo comma, a valere sulla disponibilita' di cui al cap. 2233104 della spesa; b) lire 6,5 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli articoli 9, punto 6), e 10, primo comma, a valere sulle disponibilita' di cui al cap. 2134201 della spesa; c) lire 9 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli articoli 9, punto 1), e 10, primo comma, a valere sulle disponibilita' di cui al cap. 5234201 della spesa; d) lire 6,5 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli articoli 9, punti 2) e 8), e 10, primo comma, a valere sulle disponibilita' di cui al cap. 6128201 della spesa; e) lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli articoli 9, punto 3) e 10, primo comma, a valere sulle disponibilita' di cui al cap. 6128202 della spesa; f) lire 6 miliardi per l'anno 1988 in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli articoli 9, punti 7) e 9), e 10, primo comma, a valere sulle disponibilita' di cui al cap. 2233202 della spesa; g) lire 2 miliardi per l'anno 1988 in favore delle iniziative previste dagli articoli 15 e 16, a valere sulle disponibilita' di cui al cap. 2323201 della spesa. 2. Per gli interventi di cui all'art. 15 della succitata legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2 e' consentita l'utilizzazione totale o parziale dei finanziamenti previsti alle lettere b) ed f) del precedente comma qualora, alla scadenza del termine di presentazione delle relative domande, i finanziamenti medesimi risultino superiori alle necessita'. 3. Alla medesima legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 3, primo comma, dopo le parole: "Giunta regionale" sono soppresse le seguenti: "con la legge di bilancio"; all'art. 18, alla fine, dopo le parole: "della presente legge" sono aggiunte le seguenti parole: "per la formulazione del primo piano e dal 1 luglio al 30 settembre 1988 per la formulazione del secondo piano. Per il primo anno di attuazione della presente legge non si applica il primo comma dell'art. 3"; all'art. 4, primo comma, le parole: "le domande tese ad ottenere i benefici della presente legge devono essere inoltrate entro il mese di ottobre di ciascun anno solare all'assessorato competente per settore" sono sostituite dalle seguenti parole: "le domande tese ad ottenere i benefici della presente legge si presentano fino al 31 ottobre di ciascun anno solare. Tali domande devono essere inoltrate dai richiedenti all'assessorato competente per settore"; all'art. 11, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dal seguente unico comma: "l'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo, primo comma, e' effettuata per il 20% entro sessanta giorni dal provvedimento della giunta regionale di ammissibilita' ai contributi medesimi e per la restante parte sulla base di stati di avanzamento o altri idonei documenti giustificativi della realizzazione del progetto, da presentarsi da parte delle cooperative o societa' o associazioni beneficiarie".