Art. 45.
 
   1.  Agli  effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1 - quater
della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del  decreto-legge
28  febbraio  1983,  n.  55,  recante norme per la finanza locale, la
tabella   "B"   allegata   alla   presente   legge   costituisce   la
rappresentazione finanziaria delle scelte e degli obiettivi contenuti
nel programma pluriennale degli interventi regionali di sviluppo  nel
triennio 1988/1990.
   2.  Fino  a  quando  non  sara'  definito  ed  approvato  il piano
regionale di sviluppo l'allegata tabella "B" costituisce il quadro di
riferimento finanziario ai fini della dimostrazione di coerenza della
relazione previsionale e programmatica degli enti locali, di  cui  al
primo comma.
   3. Per consentire la riscossione dei crediti vantati dalla Regione
nei confronti dei comuni a titolo di somministrazione  di  acqua  per
uso  idropotabile,  relativamente  al  periodo  1981-1987,  i  comuni
interessati possono chiedere la rateizzazione del proprio  debito  in
cinque  annualita'  di pari importo, con elevazione a otto annualita'
per i comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti.
   4.   Al  fine  di  regolamentare  i  rapporti  giuridico-economici
derivanti  dalla  applicazione  del  precedente  comma,   la   giunta
regionale  e'  autorizzata  a  stipulare  apposita  convenzione con i
comuni richiedenti.