Art. 45. 1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1 - quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, la tabella "B" allegata alla presente legge costituisce la rappresentazione finanziaria delle scelte e degli obiettivi contenuti nel programma pluriennale degli interventi regionali di sviluppo nel triennio 1988/1990. 2. Fino a quando non sara' definito ed approvato il piano regionale di sviluppo l'allegata tabella "B" costituisce il quadro di riferimento finanziario ai fini della dimostrazione di coerenza della relazione previsionale e programmatica degli enti locali, di cui al primo comma. 3. Per consentire la riscossione dei crediti vantati dalla Regione nei confronti dei comuni a titolo di somministrazione di acqua per uso idropotabile, relativamente al periodo 1981-1987, i comuni interessati possono chiedere la rateizzazione del proprio debito in cinque annualita' di pari importo, con elevazione a otto annualita' per i comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti. 4. Al fine di regolamentare i rapporti giuridico-economici derivanti dalla applicazione del precedente comma, la giunta regionale e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con i comuni richiedenti.