Art. 46.
 
   1.  Gli  importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 32
della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, per il finanziamento  dei
provvedimenti  legislativi  che  si  prevede possano essere approvati
nell'anno 1988, restano determinati in L. 1.000.000.000 per il  fondo
globale  destinato alle spese di investimento attinenti alle funzioni
normali e in L. 2.836.000.000 per il  fondo  globale  destinato  alle
spese  di  investimento  per  gli  ulteriori  programmi  di sviluppo,
rispettivamente secondo il dettaglio di cui agli elenchi  n.  3  e  4
allegati alla legge di bilancio.