Art. 46. 1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1988, restano determinati in L. 1.000.000.000 per il fondo globale destinato alle spese di investimento attinenti alle funzioni normali e in L. 2.836.000.000 per il fondo globale destinato alle spese di investimento per gli ulteriori programmi di sviluppo, rispettivamente secondo il dettaglio di cui agli elenchi n. 3 e 4 allegati alla legge di bilancio.