Art. 47. 1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, e' consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi. 2. In tal caso, a norma degli articoli 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, possono essere adottati deliberazioni programmatiche con le modalita' di cui al successivo art. 49, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale, parte spesa, da riservare al finanziamento dei progetti di intervento. 3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.