Art. 47.
 
   1.  Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio
pluriennale e ferma restando la  normativa  di  cui  al  terzo  comma
dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, e' consentito
dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi  che
disciplinano gli interventi.
   2.  In  tal  caso,  a  norma  degli  articoli  53 e 54 della legge
regionale 22 maggio 1978, n. 5, possono essere adottati deliberazioni
programmatiche  con  le modalita' di cui al successivo art. 49, anche
al fine di determinare l'ammontare  delle  quote  degli  stanziamenti
iscritti  nel  bilancio  pluriennale,  parte  spesa,  da riservare al
finanziamento dei progetti di intervento.
   3.  Le  deliberazioni  di  cui  al  precedente  comma si intendono
propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a  carico  degli
stanziamenti    di   competenza   del   bilancio   annuale   relativo
all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai
sensi  del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22
maggio 1978, n. 5.