Art. 48. 1. Le deliberazioni della giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per piu' annualita' del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonche' quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.