Art. 48.
 
   1.   Le   deliberazioni   della   giunta  regionale  di  carattere
programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati  per  la
prima  o  per  piu' annualita' del bilancio pluriennale e concernenti
programmi di spesa o ripartizione di fondi nonche' quelle riguardanti
proposte  di  leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta
dei  competenti  dipartimenti,  ai  sensi  dell'art.  4  della  legge
regionale 2 maggio 1978, n. 3.