Art. 49.
 
   1.  In  conformita'  dell'art.  56 della legge regionale 22 maggio
1978, n. 5 le proposte di  legge  e  di  deliberazione  programmatica
nonche' ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretti
o indiretti per la Regione, sono sottoposti al  visto  dell'assessore
al  bilancio  e  alla programmazione prima dell'approvazione da parte
della giunta regionale.
   2.  L'assessore  al  bilancio e alla programmazione riferisce alla
giunta  regionale  sulle  proposte  di  legge  e   di   deliberazione
programmatica  con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate
le condizioni di congruita' e di compatibilita' di ciascuna  proposta
con  gli  obiettivi  e  gli  indirizzi del bilancio pluriennale e del
documento programmatico.