Art. 49. 1. In conformita' dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonche' ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell'assessore al bilancio e alla programmazione prima dell'approvazione da parte della giunta regionale. 2. L'assessore al bilancio e alla programmazione riferisce alla giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruita' e di compatibilita' di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.