Art. 5.
 
   1.  Per  gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982,
n. 7, "Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio  delle  aziende
pubbliche  e  private  che  esercitano pubblici esercizi di trasporto
locali", e successive modificazioni ed  integrazioni  e'  autorizzata
per  l'esercizio  finanziario  1988  la  spesa  di L. 74.650.815.000,
finanziata con i fondi di cui all'art. 9 della legge 10 aprile  1981,
n. 151.
   2.  Per consentire il pagamento del debito esistente nei confronti
della "gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane"  a  titolo
di  rimborso  per il rilascio di tessere di abbonamenti preferenziali
in  favore  di  studenti  e  lavoratori  pendolari,  per  il  periodo
1979-1986 e secondo la normativa al tempo vigente, e' autorizzata per
il triennio 1988-1990 la spesa complessiva di  L.  6.302.887.385,  di
cui   L.   2.000.000.000   a  carico  del  bilancio  per  l'esercizio
finanziario 1988.
   3.  Alla  lettera  c)  dell'art.  1 della legge regionale 28 marzo
1985, n. 14, le parole: "invalidi di guerra e di servizio dalla prima
alla  terza  categoria"  sono  sostituite  dalle  parole: "invalidi e
mutilati di guerra per tutte le categorie e invalidi per servizio per
le categorie dalla prima alla quinta inclusa;".
   Il  quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 31 luglio 1987,
n. 23, e' abrogato.