Art. 5. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7, "Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali", e successive modificazioni ed integrazioni e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 74.650.815.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. 2. Per consentire il pagamento del debito esistente nei confronti della "gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane" a titolo di rimborso per il rilascio di tessere di abbonamenti preferenziali in favore di studenti e lavoratori pendolari, per il periodo 1979-1986 e secondo la normativa al tempo vigente, e' autorizzata per il triennio 1988-1990 la spesa complessiva di L. 6.302.887.385, di cui L. 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988. 3. Alla lettera c) dell'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 14, le parole: "invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla terza categoria" sono sostituite dalle parole: "invalidi e mutilati di guerra per tutte le categorie e invalidi per servizio per le categorie dalla prima alla quinta inclusa;". Il quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 23, e' abrogato.