Art. 50.
 
   1.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti dall'attuazione della
presente legge - ammontanti  a  complessive  L.  416.951.626.835  nel
triennio  1988/1990  di  cui L. 392.848.739.000 a carico del bilancio
per l'esercizio finanziario 1988 - si fa fronte a norma  del  secondo
comma  dell'art.  4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 con le
risorse evidenziate nella  parte  entrata  del  bilancio  pluriennale
1988/1990,  nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella
parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari,
e nel documento programmatico, in termini economico-descrittivi.
   2.  La  copertura della spesa complessiva di cui al primo comma e'
realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:
    quanto a L. 212.082.887.835 con risorse proprie della Regione;
    quanto a L. 25.000.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il
finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi  dell'art.
9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
    quanto  a  L. 179.868.739.000 con risorse derivanti dalle leggi a
contenuto particolare 10 aprile 1981, n. 151, 17 maggio 1983, n. 217,
8 novembre 1986, n. 752.
   3.  La  tabella  "A"  allegata  alla  presente  legge, fornisce la
dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento
ai  canali  di  finanziamento,  alle  leggi  organiche, ai capitoli e
codici di bilancio, nonche' ai programmi di spesa.