Art. 50. 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive L. 416.951.626.835 nel triennio 1988/1990 di cui L. 392.848.739.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 - si fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 1988/1990, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico-descrittivi. 2. La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma e' realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento: quanto a L. 212.082.887.835 con risorse proprie della Regione; quanto a L. 25.000.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281; quanto a L. 179.868.739.000 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 10 aprile 1981, n. 151, 17 maggio 1983, n. 217, 8 novembre 1986, n. 752. 3. La tabella "A" allegata alla presente legge, fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonche' ai programmi di spesa.