Art. 6.
 
   1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunita' montane,
per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai
sensi  dell'art.  15  della  legge  regionale  29 gennaio 1974, n. 4,
nonche' per il finanziamento delle spese generali  di  funzionamento,
e'  autorizzata  per  l'esercizio  finanziario  1988  la  spesa di L.
1.800.000.000 da erogare secondo  le  modalita'  di  cui  alla  legge
regionale  31  maggio 1978, n. 7, e sulla base del territorio e della
popolazione residente.
   2.  Al  fine  di  consentire la concessione di contributi in conto
capitale per il recupero di abitazioni, di  cui  al  bando  regionale
approvato  con  delibera  consiliare  n.  201 del 19 gennaio 1987, e'
autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa  aggiuntiva  di
L. 2.000.000.000.