Art. 6. 1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunita' montane, per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonche' per il finanziamento delle spese generali di funzionamento, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 1.800.000.000 da erogare secondo le modalita' di cui alla legge regionale 31 maggio 1978, n. 7, e sulla base del territorio e della popolazione residente. 2. Al fine di consentire la concessione di contributi in conto capitale per il recupero di abitazioni, di cui al bando regionale approvato con delibera consiliare n. 201 del 19 gennaio 1987, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa aggiuntiva di L. 2.000.000.000.